Cosa devono fare le aziende
Il datore di lavoro, una volta ricevuta la scheda di adesione da parte del lavoratore dovrà:
Per effettuare correttamente il versamento dei contributi nei tempi previsti dovrà:
Le Istruzioni dettagliate per il calcolo ed il versamento della contribuzione sono riportate nelle circolari richiamate a fianco.
Si rammenta che eventuali quesiti che riguardano gli aspetti tecnico-operativi relativi alla contribuzione potranno essere inoltrati all'indirizzo di posta elettronica:
Quesiti di carattere generale potranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica: alifond@alifond.it
Cosa non devono fare le aziende
"attendere" ad attivarsi per avviare la contribuzione, una volta ricevute la schede di adesione; mancherebbero ad un loro determinato obbligo contrattuale previsto dagli accordi istitutivi di Alifond e soprattutto ad una volontà espressa dal singolo lavoratore
inviare il bonifico di versamento senza accompagnarlo alla distinta contributiva o viceversa
inviare un bonifico "omnicomprensivo" (ad ogni bonifico corrisponde una distinta, che può far riferimento ad un solo mese di competenza).
Non devono inviare rimesse documentate: non possono in alcun modo essere accettate.
Perché conviene alle aziende
L'azienda offre al dipendente un vantaggio tangibile :
un maggiore investimento nell'immediato, con il contributo della azienda ;
la certezza di un futuro più sereno.
Il settore alimentare è uno dei pochi, allo stato attuale, che offre a tutti i dipendenti indistintamente questa opportunità.
Per questi motivi l'azienda fidelizza nel tempo i suoi dipendenti perché assicura un beneficio stabile e duraturo al loro futuro.
Ne trae anche numerosi vantaggi fiscali:
deducibilità, dal reddito d'impresa, di un importo pari al 4 per cento dell'ammontare di TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato, dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6 per cento;
esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia, previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale di TFR "maturando" conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato, dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile;
riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri correlata al flusso del TFR "maturando" conferito. Tale riduzione riguarda i contributi sociali a carico del datore di lavoro, quali assegni familiari, maternità, disoccupazione.