Busta Arancione

INPS - La mia pensione
ALIFOND
Fondo Nazionale
Pensione Complementare
per i lavoratori dell'industria alimentare e dei settori affini


Viale Pasteur 66
00144 ROMA

Tel. 06 54220135
dal lunedì al venerdì,
h. 09:30-12:30

E-mail: alifond@alifond.it
Pec: alifond@pec.it
Gli Uffici del Fondo non sono aperti al pubblico


codice fiscale: 96366690582
Autorizzazione COVIP del 05/06/2000
Iscritto all'Albo
dei fondi pensione, n. 89

FAQ

    Riscattare o trasferire ad altra forma di previdenza complementare la posizione

    L'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
    a. trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
    b. riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
    c. riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 3;
    d. riscattare l'intera posizione individuale maturata applicando la tassazione prevista ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto;
    e. mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.
    In caso di pensionamento, invece, prima del raggiungimento dei requisiti per la richiesta di prestazione pensionistica, ossia 5 anni di partecipazione al Fondo, l'aderente ha diritto a richiedere il riscatto dell'intera posizione previdenziale.

    COME SI RICHIEDE IL RISCATTO
    L'aderente, nel momento in cui perderà i requisiti di partecipazione al Fondo, dovrà compilare con l'azienda l'apposito modulo di richiesta uscita scaricabile nella sezione modulistica.
    Il modulo dovrà essere compilato in ogni sezione, in caso contrario la richiesta sarà rifiutata.
    La liquidazione avverrà in un arco di tempo massimo di 6 mesi dalla data di ricevimento del modulo presso il Fondo.
    Nel caso di richiesta di riscatto di un lavoratore per il quale risulti accesa una cessione del quinto, il Fondo dovrà verificare se è stato estinto il debito: in questo caso procederà alla liquidazione della posizione previdenziale, altrimenti dovrà liquidare il debito alla società finanziaria.

    RISCATTO IN CASO DI DECESSO DELL'ADERENTE
    In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
    Gli eredi dovranno compilare l'apposito modulistica del Fondo alla quale dovranno allegare il certificato di morte dell'aderente ed il certificato storico dello stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

    COME SI RICHIEDE IL TRASFERIMENTO
    Il lavoratore può chiedere il trasferimento della sua posizione da ALIFOND al Fondo di Previdenza Complementare previsto dal nuovo CCNL di competenza senza interruzioni nella contribuzione e nell'anzianità a seguito di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo o trascorsi dopo 2 anni in costanza del rapporto di lavoro.
    L'aderente dovrà compilare con l'azienda l'apposito modulo di richiesta di trasferimento scaricabile nella sezione modulistica.
    Il modulo dovrà essere compilato in ogni sezione, in caso contrario la richiesta sarà rifiutata.
    In caso di trasferimento non viene applicata alcuna tassazione sulla posizione maturata.
    Qualora risulti attiva una cessione del quinto per l'aderente, il Fondo procederà con il trasferimento informando sia la società finanziaria che il Fondo cessionario.                                                                

    Iscrizione e contribuzione

    CHE COS'È ALIFOND
    ALIFOND è il Fondo Pensione Nazionale complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell'industria alimentare e settori affini.
    Il suo scopo esclusivo è quello di erogare agli aventi diritto trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare agli stessi un più elevato livello di copertura previdenziale.

    CHI PUÒ ADERIRE AD ALIFOND
    Ad Alifond possono aderire i seguenti lavoratori dipendenti:
    - dell'industria alimentare;
    - dell'industria olearia e margariniera;
    - dei sottoprodotti della macellazione;
    - del contoterzismo in agricoltura - settore agromeccanico;
    - delle associazioni imprenditoriali di categoria aderenti a Confindustria, sottoscrittrici della Fonte Istitutiva del Fondo;
    - delle organizzazioni sindacali FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, sottoscrittrici della Fonte Istitutiva del Fondo.
    Che siano stati assunti ed abbiano superato il relativo periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto:
    - contratto a tempo indeterminato;
    - contratto part-time a tempo indeterminato;
    - contratto a tempo determinato la cui durata predeterminata sia di almeno 4 mesi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre);
    - contratto a tempo determinato la cui durata, con successivi rapporti di lavoro presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre), sia pari ad un periodo di almeno sei mesi;
    - contratto di formazione e lavoro;
    - contratto di apprendistato.

    COME CI SI ISCRIVE
    L'adesione ad Alifond deve essere preceduta dalla consegna gratuita della Nota Informativa e dello Statuto.
    Copia degli ulteriori documenti menzionati nella Nota Informativa è consegnata gratuitamente all'aderente che ne faccia richiesta.
    L'adesione è volontaria e può avvenire esclusivamente a seguito della sottoscrizione del Modulo di adesione, compilato in ogni sua parte.
    La raccolta delle adesioni viene svolta nelle seguenti sedi:
    · nei luoghi di lavoro dei destinatari;
    · nelle sedi dei soggetti sottoscrittori delle Fonti Istitutive, comprese le sedi delle organizzazioni territoriali ad essi aderenti;
    · nella sede di Alifond.
    La domanda di adesione è in triplice copia: una per l'azienda, una per il lavoratore e una per Alifond.
    L'invio al Fondo del modulo di adesione è a carico dell'azienda.
    La copia della domanda di adesione di competenza del Fondo deve essere inoltrata prima del versamento della prima contribuzione, al fine di registrare correttamente la nuova posizione dell'aderente negli archivi del Fondo.
    Adesioni che conseguano al conferimento tacito del TFR
    Alifond in riferimento alle adesioni che conseguono al conferimento tacito del TFR ai sensi dell'art. 8, comma t, lett. b), del decreto n. 252/2005, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e lo informa :
    1. della possibilità di usufruire delle contribuzioni a carico del datore di lavoro, subordinatamente al versamento del contributo a proprio carico;
    2. della linea di investimento alla quale è stato automaticamente destinato il TFR e delle altre scelte di investimento.

    QUANTO SI DEVE VERSARE
    Adesione mediante versamento di contribuzioni e TFR (modulo di adesione A):
    · contributi a carico del datore di lavoro (in misura fissa pari all'1,20% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR);
    · contributi a carico del lavoratore determinati liberamente dall'aderente, ferma restando la misura minima dell'1%;
    · quota a carico del TFR pari al:
    o 28,94% o 100% del TFR se la data di prima occupazione del lavoratore iscritto è antecedente al 28/4/1993;
    o 100% del TFR maturato nel mese di riferimento se la data di prima occupazione del lavoratore iscritto è successiva al 28/4/1993.
    Adesione mediante versamento del solo TFR (modulo di adesione B):
    · 28,94% o 100% del TFR se la data di prima occupazione del lavoratore iscritto è antecedente al 28/4/1993;
    · 100% del TFR maturato nel mese di riferimento se la data di prima occupazione del lavoratore iscritto è successiva al 28/4/1993.
    Ricordiamo che per prima occupazione si intende il primo rapporto di lavoro in senso assoluto che ha generato per l'iscritto una contribuzione previdenziale.
    La condizione può essere, i molti casi, verificata sul libretto di lavoro.

    MODALITA' DI VERSAMENTO
    Ogni mese l'azienda provvederà alla trattenuta dei contributi del lavoratore aderente effettuando il versamento al Fondo, seguendo le indicazioni contenute nell'apposita circolare operativa.
    Sarà compito dell'azienda, inoltre, inviare mensilmente la distinta di contribuzione con i dati dei lavoratori aderenti al Fondo indispensabile alla riconciliazione del versamento ed alla corretta attribuzione dei contributi sulla singola posizione dell'aderente.

    VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI CONTRIBUZIONE
    Dal 01/01/2007 la normativa prevede che il lavoratore associato al Fondo possa determinare liberamente la percentuale a proprio carico anche in misura superiore a quanto deducibile, che da gennaio diventa il limite assoluto annuo di euro 5.164,56.

    La variazione dell'aliquota contributiva a carico dell'aderente, sia in aumento che in diminuzione, ricordando comunque che la percentuale minima di adesione è l'1%, è consentita una volta all'anno con decorrenza dalla primo periodo di paga utile.
    Nella sezione modulistica del sito è possibile scaricare e consultare l'apposito regolamento per i versamenti aggiuntivi con i relativi moduli di riferimento.

    CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
    Oltre alla contribuzione mensile prelevata dalla busta paga dall'azienda di appartenenza, l'aderente può effettuare versamenti volontari "una tantum" senza il tramite dell'azienda, seguendo le indicazioni contenute nell'apposito regolamento per i versamenti aggiuntivi e compilando ed inviando al Fondo il relativo modulo.

    SOSPENSIONE DELLA CONTRIBUZIONE
    In costanza del rapporto di lavoro, il lavoratore associato, mediante comunicazione scritta all'impresa che la trasmetterà al Fondo, può sospendere l'obbligazione contributiva, fermo restando che la liquidazione della posizione individuale avrà luogo solo al raggiungimento dei requisiti temporali e delle condizioni previste dallo Statuto, in conformità a quanto disposto dalla legge.
    Il lavoratore può richiedere la sospensione dell'obbligo contributivo mantenendo la propria associazione al Fondo. Tale sospensione si applica alla quota a carico aderente ed alla quota a carico dell'azienda, ma non alla quota a carico del TFR che continuerà ad essere versata al Fondo.
    Durante tale periodo il lavoratore contribuisce alle spese di cui all'art. 7 dello Statuto mediante la deduzione dalla propria Posizione Individuale di una quota stabilita dal Consiglio di Amministrazione con criteri equivalenti a quelli utilizzati per gli altri Partecipanti.

    TRATTATAMENTO FISCALE DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL LAVORATORE
    Dall' 01.01.07 i contributi versati alle forme di previdenza complementare sono deducibili, dal reddito complessivo dell'aderente, per un importo complessivamente non superiore a 5.164,57 euro annui.
    All'abbattimento fiscale dei contributi a carico azienda ed aderente provvede direttamente l'azienda, in busta paga, evidenziando tali contributi nel Cud rilasciato al lavoratore aderente.
    Qualora l'azienda non provvedesse a calcolare tale abbattimento, l'aderente, sempre utilizzando il Cud rilasciato dall'azienda di appartenenza, potrà provvedere al recupero di tali contributi inserendoli nel 730.
    Precisiamo, infatti, che la comunicazione periodica che il Fondo invia annualmente all'iscritto non ha valenza fiscale.

    CESSIONE DEL QUINTO
    Un lavoratore che si vuole iscrivere ad Alifond o che risulti già aderente può accendere una cessione del quinto dello stipendio con una società finanziaria.
    Ne consegue, però, l'obbligo, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di cedere alla Finanziaria erogatrice del credito il capitale maturato presso Alifond se non ha ancora estinto il debito.
    Il lavoratore associato o che vuole aderire al Fondo deve informare la società Finanziaria della sua adesione.
    La società Finanziaria a sua volta dovrà inviare al Fondo copia della notifica del contratto acceso con l'aderente.

    Gestione finanziaria e comparti di investimento

    COMPARTI DI INVESTIMENTO
    La gestione delle risorse dal 01/07/2007 è pluricomparto, pertanto, l'aderente ha la facoltà di scegliere il comparto di investimento che risponde alle proprie esigenze.
    Dal 1 agosto 2009 sono attivi tre comparti d'investimento, bilanciato, dinamico e garantito, le cui caratteristiche sono contenute nella sezione "Caratteristiche della forma pensionistica complementare" ed "Informazioni sull'andamento della gestione" della Nota Informativa scaricabile nella sezione modulistica del sito del Fondo.

    VARIAZIONE DEL COMPARTO D'INVESTIMENTO
    L'aderente può variare il comparto d'investimento nel limite di permanenza di almeno un anno nello stesso comparto.
    Nella sezione modulistica del sito è possibile scaricare e consultare l'apposito regolamento sul multi comparto ed i moduli di riferimento.
    La variazione del comparto sarà effettuata alla prima data di valorizzazione utile successiva alla presentazione della richiesta

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