Associazione Fondo Nazionale
Pensione Complementare a Capitalizzazione
per i Lavoratori dell’Industria
Alimentare e dei settori Affini
STATUTO
INDICE
PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO
Art. 1 - Denominazione, fonte
istitutiva, durata, sede
Art. 2 - Forma giuridica
Art. 3 - Scopo
PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E
MODALITA’ DI INVESTIMENTO
Art. 4 - Regime della forma pensionistica
Art. 5 - Destinatari
Art. 6 - Scelte di investimento
Art. 7 - Spese
PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Art. 8 - Contribuzione
Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
Art. 10 -
Prestazioni pensionistiche
Art. 11 - Erogazione della rendita
Art. 12 -
Trasferimento e riscatto della posizione individuale
Art. 13 -
Anticipazioni
PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO
Art.
14 - Organi del fondo
Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di
costituzione e composizione
Art.
16 - Assemblea dei Delegati –
Attribuzioni
Art.
17 - Assemblea dei Delegati –
Modalità di funzionamento e deliberazioni
Art. 18 -
Consiglio di amministrazione –
Criteri di costituzione e composizione
Art. 19
- Cessazione e decadenza degli Amministratori
Art. 20 - Consiglio di amministrazione
– Attribuzioni
Art. 21 -
Consiglio di amministrazione -
Modalità di funzionamento e responsabilità
Art. 22 - Presidente e
Vicepresidente
Art. 23 - Direttore generale responsabile del Fondo
Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione
Art. 25 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni
Art.
26 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità
Art.
26 bis - Consulta delle Organizzazioni fondatrici
B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 27 - Incarichi di gestione
Art. 28 - Banca depositaria
Art. 29 - Conflitti di interesse
Art. 30 - Gestione amministrativa
Art. 31 -
Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del
patrimonio
Art.
32 - Esercizio sociale e bilancio d’esercizio
PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 33 - Modalità di adesione
Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti
Art. 35 - Comunicazioni e reclami
PARTE VI - NORME FINALI
Art. 36 - Modifica dello Statuto
Art. 37 -
Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio
Art. 38 -
Rinvio
PARTE I – IDENTIFICAZIONE E
SCOPO DEL FONDO
Art. 1
- Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede
1. E’costituito
il Fondo Nazionale Pensione Complementare a capitalizzazione per i lavoratori
dell’industria alimentare e dei settori affini, in forma abbreviata “Fondo Pensione ALIFOND”
di seguito denominato “Fondo” in attuazione dell’accordo stipulato in data 17
aprile 1998 tra AIDI, AIIPA,
AIRI, ANCIT, ANICAV, ASSALZOO, ASSICA, ASSOBIBE, ASSOBIRRA, ASSOLATTE,
ASSOZUCCHERO, DISTILLATORI, FEDERVINI, ITALMOPA, MINERACQUA, UNA, UNIPI,
FEDERALIMENTARE, INTERSIND e FAT-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL (di seguito denominato “fonte istitutiva”). Tale
accordo, che rappresenta pertanto la Fonte
Istitutiva del Fondo, dà attuazione all’articolo 74 del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle
industrie alimentari, sottoscritto in data 6 Luglio 1995
fra le citate Associazioni imprenditoriali di categoria aderenti a
CONFINDUSTRIA, l’INTERSIND e la
FAT-CISL, FLAI-CGIL e la UILA-UIL, di seguito denominato per brevità CCNL.
La Fonte Istitutiva è completata dagli
Accordi di adesione al Fondo del 28 gennaio 1998,
del 6 ottobre 1998, del 24 febbraio 2006 e del 1° dicembre 2009 sottoscritti
rispettivamente da ASSITOL, AIIPA, UNIMA, FIPPA-FEDERPANIFICATORI e ASSOPANIFICATORI-FIESA-CONFESERCENTI
con le richiamate Organizzazioni sindacali Fat-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil
concernenti i settori affini della produzione olearia e margariniera, della
produzione dei sottoprodotti della macellazione e dell’esercizio dell’attività di
contoterzismo in agricoltura e della panificazione, attività collaterali e
complementari.
2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al
successivo art. 37
3. Il
Fondo ha sede a Roma.
Art. 2 - Forma giuridica
1.
Il Fondo ha la forma giuridica di associazione
riconosciuta ed è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il numero “89”.
Art. 3 - Scopo
1. Il
Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del
pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema
obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla
gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e
all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in
materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha fini di lucro.
2.
Il Fondo non può
assumere nè concedere prestiti nè compiere atti comunque non inerenti allo
scopo di cui al primo comma del
presente articolo.
PARTE
II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO
Art. 4 - Regime della forma
pensionistica
1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità
delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della
contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.
Art. 5 - Destinatari
1.
Sono destinatari
del Fondo i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato
dal CCNL 6 luglio 1995 per
l’industria alimentare, dal CCNL 10
febbraio 1999 per l’industria
olearia e margariniera, dal CCNL 25 giugno 1996
per i sottoprodotti della macellazione, dal CCNL del 9 dicembre 1999 per l’attività di contoterzismo in
agricoltura, dal CCNL 1 dicembre 2009 del settore della panificazione, attività
collaterali e complementari e loro successive modificazioni ed integrazioni,
sottoscritti dalle Organizzazioni imprenditoriali di cui al precedente art. 1,
da Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e, limitatamente ai primi due contratti
sopracitati, da Ugl-Alimentazione, nonché da CCNL sottoscritti dalle medesime
Organizzazioni Sindacali con altre Organizzazioni Imprenditoriali per i settori
affini che siano stati assunti ed
abbiano superato il relativo periodo di prova nelle seguenti tipologie
di contratto:
a)
contratto a tempo indeterminato;
b)
contratto part-time a tempo indeterminato;
c)
contratto a tempo
determinato la cui durata predeterminata sia di almeno 4 mesi presso la stessa
azienda nell'arco dell'anno solare (1°
gennaio-31 dicembre) ;
d)
contratto di formazione e lavoro;
e)
contratto di apprendistato.
2.
Ai sensi di
quanto previsto dal precedente comma
1, per settori affini si intendono
quelli di seguito elencati:
a)
della produzione lattiero-casearia delle
Centrali del Latte pubbliche;
b)
della lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto.
3.
La facoltà per i
lavoratori dei settori affini di divenire soci del Fondo, ferma restando la
volontarietà dell'adesione, deve comunque essere preventivamente disciplinata
con apposito accordo, per ciascun settore, tra Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e
Ugl-Alimentazione e le rispettive Organizzazioni Imprenditoriali di settore.
Ciascuno di tali accordi, che rappresenta un completamento della Fonte istitutiva del Fondo per i destinatari cui
tali accordi si riferiscono, stabilisce i tempi di adesione al Fondo stesso.
4.
Sono soci del Fondo i destinatari che hanno sottoscritto l'atto di adesione
secondo le procedure previste dall'articolo 33 del presente Statuto e coloro
che aderiscono con il conferimento tacito del TFR, di seguito denominati
Aderenti, e le imprese dalle quali tali destinatari dipendono.
5.
Possono, altresì,
divenire soci del Fondo i lavoratori dipendenti dalle Organizzazioni firmatarie della Fonte
Istitutiva ovvero dalle Organizzazioni stipulanti i Contratti Collettivi
Nazionali di Lavoro dei settori indicati al
precedente comma 2, aderenti
ad ALIFOND, nonché quelli
dipendenti dalle società controllate da tali Organizzazioni, il cui rapporto di
lavoro sia disciplinato da Regolamenti applicati ai dipendenti di tali
Organizzazioni. In tal caso, nei confronti di tali Organizzazioni e società,
ferme restando le prerogative
attribuite alle
Organizzazioni firmatarie della Fonte Istitutiva dalle norme
di legge in materia
di pensione complementare e dal
presente Statuto, trovano applicazione soltanto le norme dello Statuto stesso
concernenti la contribuzione.
6.
I percettori
della pensione complementare, di seguito denominati Pensionati, mantengono la
qualità di associati del Fondo.
7. La qualità di associato comporta
la piena accettazione dello Statuto.
Art.
6 – Scelte di investimento
1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto,
in almeno n. 2 comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento,
in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. La Nota informativa
descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e
rendimento.
2.
E’ previsto un comparto garantito, destinato ad
accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A
seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la
posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di
permanenza di cui al successivo comma.
Qualora, per effetto del meccanismo del
conferimento tacito, al Fondo affluiscano quote di TFR ascrivibili ad un
soggetto già aderente al Fondo, le predette quote saranno investite nel
comparto garantito. Entro i successivi
6 mesi, l’aderente ha facoltà di riunificare la propria posizione; decorso
tale periodo, previa comunicazione all’aderente stesso, la posizione verrà riunificata
nel comparto in cui lo stesso aderente risultava iscritto al momento del
conferimento tacito.
3.
L’aderente,
all’atto dell’adesione, sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti
contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l’opzione verso un
comparto identificato dal Fondo. L’aderente può successivamente variare il
comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.
4. La Nota informativa
contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in
essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio
utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.
Art.
7 – Spese
1.
L’iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
a) Spese
relative alla fase di accumulo:
a.1) direttamente a carico dell’aderente
in cifra fissa;
a.2) indirettamente a carico dell’aderente
in % sul patrimonio del Fondo.
b)
Spese in cifra fissa a carico dell’aderente collegate all’esercizio delle
seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
b.1)
trasferimento ad
altra forma pensionistica;
b.2)
riscatto della
posizione individuale;
b.3)
anticipazioni;
b.4)
modifica della
percentuale di allocazione dei versamenti contributivi futuri tra i comparti;
b.5)
riallocazione
della posizione individuale tra i comparti previsti dal Fondo;
c) Spese
relative alla fase di erogazione delle rendite.
2. Gli
importi relativi alle spese di cui al comma
precedente sono riportati nella Nota informativa. L’organo di amministrazione
definisce i criteri e le modalità di
prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
3. L’organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità
secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze
fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal
Fondo, e li indica nel bilancio, nella Nota informativa
e nella comunicazione periodica.
PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Art.
8 - Contribuzione
1.
Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di
contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il
conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR
maturando.
2. La misura minima dei
contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti
può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura
percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR così come
previsto all’art. 8, comma 2, del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e
integrazioni), di seguito definito “Decreto”.
3.
Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l’aderente determina liberamente
l’entità della contribuzione a proprio carico. La scelta effettuata all’atto dell’adesione può essere successivamente
modificata, inoltrando apposita comunicazione, secondo tempi e modalità
definiti dal Consiglio di Amministrazione
e riportati in Nota informativa.
4. E’
prevista l’integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei
casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.
5.
L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR
maturando non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del
lavoratore né del datore di lavoro, salvo
diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è
dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti
istitutive.
6.
In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha
facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente
sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo
restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E’ possibile riattivare la contribuzione in
qualsiasi momento.
7. La sospensione parziale o totale del rapporto di
lavoro per qualunque causa non determina la perdita da parte del lavoratore
della qualità di aderente né interrompe l’anzianità ai fini della maturazione
dei requisiti di godimento delle prestazioni.
8. In caso di sospensione parziale o totale del rapporto
di lavoro, senza diritto alla corresponsione della retribuzione, sono sospese le contribuzioni al Fondo,
fatto salvo il contributo a titolo di TFR, laddove maturi, in applicazione di
quanto previsto dalla normativa vigente. Il datore di lavoro darà comunicazione
al Fondo del verificarsi di tale circostanza entro il giorno lavorativo
successivo a quello in cui ne viene a conoscenza.
9. In caso di mancata prestazione dovuta esclusivamente a
malattia, nell'ambito del periodo di
comporto, ad infortunio e
all'assenza obbligatoria per maternità, l'interruzione dell'attività lavorativa non interrompe le contribuzioni al
Fondo da parte dell'impresa e dell’aderente. E' in facoltà dell’aderente
sospendere la contribuzione a proprio carico dandone formale comunicazione al
Fondo e al datore di lavoro. La sospensione decorrerà dal mese successivo a
quello in cui è stata avanzata la richiesta da parte del lavoratore. In tale
ultima ipotesi sarà contestualmente sospesa la corrispondente contribuzione a carico
del datore di lavoro.
10. L’aderente può decidere di
proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell’età
pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che
alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a
favore delle forme di previdenza complementare.
11. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore
di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell’aderente, nonché
a versare un ulteriore importo pari agli interessi di mora nella misura del
tasso legale di interesse, secondo modalità operative definite con apposita
regolamentazione.
1.
La posizione individuale consiste nel capitale
accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti
versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche
complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni
percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2.
Per contributi netti si intendono i versamenti al netto
delle spese direttamente a carico dell’aderente, di cui all’art. 7, comma 1,
lett. a1) e delle eventuali somme
destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3.
La posizione individuale viene rivalutata in base al
rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato
come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4.
Ai fini del calcolo del valore della quota le attività
che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di
mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla
determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di
effettivo realizzo.
5.
Il Fondo determina il valore della quota e,
conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza
almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote
e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno
in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
Art.
10 – Prestazioni pensionistiche
1. Il diritto alla prestazione pensionistica
complementare si acquisisce al momento
della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel
regime obbligatorio di appartenenza dell’aderente, con almeno cinque anni di
partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L’aderente che
decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 10 dell’art. 8 ha la facoltà di determinare
autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2.
Ai fini
della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle
prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione
alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo
stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3.
L’aderente
ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo
di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime
obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell’attività lavorativa che
comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso
di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a
meno di un terzo.
4.
L’aderente
ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto
forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale
maturata. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono
detratte le somme erogate a titolo
di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora
l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore
dell’aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti
inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’aderente può optare per la
liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.
5.
L’aderente
che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente
al 29 aprile 1993 ed entro tale data
iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di
entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992,
n. 421, può richiedere la
liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
6.
Le
prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità,
sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli
istituti di previdenza obbligatoria.
7.
L’aderente
che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda
esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso
altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di
erogazione della rendita praticate da quest’ultima. In tal caso si applica
quanto previsto dall’art. 12 commi 5 e 6.
Art. 11 - Erogazione della rendita
1.
Per l’erogazione delle
prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto
delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite
convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’art. 2 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e
integrazioni.
2. A seguito dell’esercizio del
diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale,
eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale
quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale
premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.
3. Il fondo può prevedere anche
altre forme di rendita vitalizia.
Art. 12
– Trasferimento e riscatto della posizione individuale
1. L’aderente,
in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma
pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di
partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto
periodo minimo di permanenza, l’aderente che perda i requisiti di
partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
a) trasferire la posizione
individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale
acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento
della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che
comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di
ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa
integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l’intera
posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la
riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione
dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo
superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si
verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso
alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto
previsto all’art. 10, comma 3;
d) riscattare l’intera
posizione individuale maturata applicando la tassazione prevista ai sensi
dell’art. 14, comma 5 del Decreto;
e) mantenere la posizione
individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.
3. In caso di decesso
dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica
la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi
beneficiari dallo stesso designati,
siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la
posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4.
Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre
forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli
adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte
dell’aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi
dalla ricezione della richiesta; l’importo oggetto di trasferimento o riscatto
è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello
in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto
al trasferimento o al riscatto.
6.
Il trasferimento della posizione individuale e il
riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.
Art. 13
- Anticipazioni
1. L’aderente può conseguire
un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e
misure:
a) in qualsiasi momento, per un
importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni
gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi
straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) decorsi 8 anni di
iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della
prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla
prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione
edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma
1 dell’art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380;
c) decorsi 8 anni di
iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione
di ulteriori sue esigenze.
2.
Le disposizioni che specificano i casi e regolano le
modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito
documento.
3. Le somme
complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75
per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni
percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione
dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione sono
considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche
complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato
il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme
percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta
dell’aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al
comma 1,
lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e
pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza
obbligatoria.
PARTE
IV – PROFILI ORGANIZZATIVI
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO
Art.
14 – Organi del fondo
1.
Sono organi del Fondo:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente ed il Vicepresidente;
d) il Collegio dei Sindaci.
Art. 15 – Assemblea dei
Delegati – Criteri di costituzione e composizione
1.
L’Assemblea è formata da sessanta componenti, di
seguito denominati "Delegati", dei quali trenta in rappresentanza
degli aderenti, trenta in rappresentanza delle imprese, eletti sulla base del
Regolamento elettorale che costituisce parte integrante delle fonti istitutive.
2.
I Delegati restano in carica tre anni e
sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.
3. Qualora uno dei Delegati nel
corso del mandato cessi dall’incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua
sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale.
Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica
contestualmente ai Delegati in carica all’atto della sua elezione.
Art. 16
– Assemblea dei Delegati – Attribuzioni
1.
L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o
straordinaria.
2. L'Assemblea in sede ordinaria ha le seguenti attribuzioni:
a)
elegge
disgiuntamente, tramite le rispettive rappresentanze degli aderenti e delle imprese
associate, secondo un criterio di pariteticità i componenti effettivi e supplenti
del Consiglio di Amministrazione
e ne delibera la revoca ai sensi dell'articolo 2383 comma
3 del Codice Civile;
b)
elegge
disgiuntamente, tramite le rispettive rappresentanze degli aderenti e delle
imprese associate, secondo un criterio di pariteticità, i componenti effettivi
e supplenti del Collegio dei Sindaci e ne delibera la revoca ai sensi dell'articolo 2400 del Codice Civile;
c)
approva
i bilanci preventivo e consuntivo redatti e predisposti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di quanto previsto
all’articolo 20 comma 2 lettera i) del presente Statuto;
d)
promuove
l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione,
di cui agli artt. 22 e 2393 del codice civile, nei confronti dei componenti del Collegio dei Sindaci, di cui
all'articolo 2407 del codice civile e nei confronti dei soggetti esterni incaricati della
funzione di controllo contabile;
e)
delibera
sull’esclusione degli associati ai sensi dell’art. 24 del codice civile;
f)
delibera
su ogni questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;
g)
definisce
il compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione e per i componenti
del Collegio dei Sindaci;
h)
delibera
in merito all’attribuzione della funzione di controllo contabile a soggetti esterni,
revisore contabile o società di revisione iscritti nel registro istituito
presso il Ministero della Giustizia.
3.
L’Assemblea in seduta straordinaria ha le seguenti attribuzioni:
a)
delibera sullo scioglimento del Fondo e nomina i liquidatori;
b)
delibera
su proposte di modifica del presente Statuto, fermo restando quanto previsto
dal successivo art. 20, comma 2 lett. t) del presente Statuto.
Art. 17
– Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni
1.
L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio
di Amministrazione su delibera del
Consiglio mediante avviso inviato ai componenti ed al collegio dei Sindaci-
contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e
l'elenco delle materie da trattare - da comunicare a mezzo raccomandata almeno
quindici giorni prima della data fissata per la riunione. Qualora, ad
insindacabile giudizio del Presidente del Consiglio di Amministrazione sussistano ragioni
di urgenza, la convocazione può essere effettuata a mezzo telegramma da inviarsi almeno tre giorni prima
della data fissata per la
riunione.
2. L’Assemblea in seduta
ordinaria è convocata almeno una volta all’anno, entro 4 mesi dalla chiusura
dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio.
3. L’Assemblea deve essere
altresì convocata quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la
necessità o quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione
degli argomenti da trattare da almeno un decimo dei Delegati.
4. L’Assemblea ordinaria è
validamente costituita in prima
convocazione con la presenza di almeno due terzi dei suoi Delegati e
delibera a maggioranza di voti, mentre in seconda convocazione è validamente costituita
con la presenza di almeno la metà più uno dei Delegati e delibera a maggioranza
di voti.
5. L’Assemblea straordinaria è
validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei
Delegati e delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei
presenti sia nella prima che nelle successive convocazioni. Per la delibera di
scioglimento del fondo l’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.
6.
Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega
scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di
appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per
assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali
aggiornamenti e non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in
bianco. Ciascun Delegato non può esercitare più di due deleghe.
7. Il verbale di riunione
dell’Assemblea ordinaria è redatto dal segretario ed è sottoscritto dal
Presidente.
8. Il verbale di riunione
dell’Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.
Art. 18 – Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione
1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione
è costituito da dodici componenti effettivi e sei supplenti di cui metà eletti
dall’Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà eletti in rappresentanza dei datori di lavoro
associati.
2.
L’elezione
del Consiglio di Amministrazione
avviene con le seguenti modalità:
in attuazione del principio di pariteticità, i componenti dell’Assemblea in rappresentanza degli aderenti e quelli in rappresentanza
delle imprese provvedono disgiuntamente all’elezione dei rispettivi componenti
del Consiglio di Amministrazione
sulla base di apposite liste di candidati. Tali liste, purché sottoscritte da
almeno un terzo dei componenti in rappresentanza rispettivamente dei lavoratori
associati e delle imprese associate, possono essere presentate da ciascuna
delle due Parti firmatarie della Fonte
Istitutiva ovvero da componenti dell’Assemblea. Le liste sono composte da un
numero di candidati pari al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
eleggibili. La lista a cui vengono attribuiti un numero di voti pari o
superiore ai due terzi dei votanti di ciascuna parte, ottiene la totalità dei
componenti del Consiglio. Se a nessuna lista viene riconosciuto tale quorum
minimo, l’elezione viene ripetuta. Ove si debba giungere alla terza votazione,
si procede al ballottaggio fra le due liste che hanno riportato il maggior
numero dei voti.
3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i
requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di
ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4.
La perdita dei requisiti
di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano
la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
5. Almeno la
metà dei membri del Consiglio di Amministrazione
eletti in rappresentanza di ciascuna delle due componenti di cui sopra deve
essere in possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 2 comma 1, alle lettere
da a) a f) del D.M. 79/2007.
6. Gli Amministratori
durano in carica per massimo tre
esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del
bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, e possono essere
eletti per non più di 3 mandati consecutivi.
Art.
19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall’incarico per
qualsiasi motivo, si provvede alla loro sostituzione. Il consigliere che cessa
dalla carica prima della scadenza del mandato è sostituito per il periodo residuo
dal supplente omogeneo per rappresentanza. La prima Assemblea successiva alla
cessazione provvede alla conferma della sostituzione e all’elezione di altro
supplente.
2. Gli Amministratori
nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica
all’atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti
l’originario Consiglio, gli Amministratori
in carica devono senza indugio convocare l’Assemblea affinché provveda a nuove
elezioni.
4.
Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori,
deve essere convocata d’urgenza l’Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci,
il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza
giustificato motivo a due riunioni consecutive del Consiglio decadono
dall’incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del
presente articolo.
Art. 20 – Consiglio di amministrazione
– Attribuzioni
1. Al Consiglio di amministrazione
sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l’attuazione di quanto previsto
dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e
opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti
all’Assemblea.
2.
In particolare,
il Consiglio di amministrazione ha i seguenti poteri:
a)
elegge
al suo interno: il Presidente, alternativamente fra i componenti nominati in
rappresentanza degli aderenti; il Vicepresidente fra i componenti che non hanno
espresso il Presidente; il Segretario;
b)
individua
gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione del Fondo, adottando misure
finalizzate alla trasparenza nel rapporto con gli aderenti, secondo le
disposizioni della Commissione di
Vigilanza e secondo quanto indicato dall'articolo 34 del presente Statuto;
c)
decide
sulla accettazione delle domande di adesione, di cui all’articolo 33 del presente Statuto, con possibilità di delega
in materia;
d)
definisce
l’ammontare della quota associativa
destinata al finanziamento delle spese di esercizio secondo quanto previsto dall'art. 7 del
presente Statuto;
e)
individua,
nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Statuto,
i soggetti a cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo, stipulando le
relative convenzioni;
f)
individua,
nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente
Statuto, la banca depositaria,
stipulando la relativa convenzione;
g)
individua,
nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Statuto,
i soggetti a cui può essere affidata la gestione amministrativa
di cui all'articolo 30 del presente Statuto, stipulando le relative
convenzioni;
h)
individua
i gestori delle prestazioni pensionistiche, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente e dall'articolo 11 del presente Statuto, stipulando le relative
convenzioni;
i)
redige
e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio accompagnato da una
propria relazione sulla gestione unitamente al bilancio preventivo per
l'esercizio successivo e in ogni caso secondo le istruzioni impartite dalla Commissione di Vigilanza;
l)
attribuisce
ai soggetti gestori gli obiettivi prioritari della gestione ed identifica
la combinazione di rischio e rendimento maggiormente rispondente ai
suddetti obiettivi;
m)
valuta
i risultati ottenuti dai singoli gestori mediante raffronto con parametri di
mercato oggettivi e confrontabili;
n)
esercita
i diritti di voto eventualmente inerenti ai valori mobiliari nei quali
risultano investite le disponibilità del Fondo, se del caso anche mediante
delega da conferire di volta in volta;
o)
definisce
eventuali trattenute a carico dei pensionati per il rimborso di costi amministrativi
in relazione a specifici adempimenti nei
loro confronti;
p)
coadiuva
il Presidente nel suo compito di vigilanza sull'insorgenza di conflitti di
interesse, secondo quanto previsto dall’articolo 29 del presente Statuto;
q)
può
conferire deleghe a propri componenti affinché, anche disgiuntamente, pongano
in essere tutti gli atti necessari e conseguenti al perfezionamento di
operazioni preventivamente autorizzate;
r)
nomina
il Direttore Generale responsabile del Fondo, stabilendone i poteri, le facoltà
ed il compenso;
s)
propone
all'Assemblea straordinaria, al fine della loro approvazione, le
modifiche del presente Statuto;
t)
provvede
direttamente ad adeguare le norme del presente Statuto, ai sensi del successivo
art. 36;
u)
in
presenza di vicende del Fondo tali da incidere sull'equilibrio del Fondo
medesimo, secondo quanto previsto dalla Commissione
di Vigilanza ai sensi della normativa vigente, comunica preventivamente alla Commissione stessa i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio del Fondo;
v)
assicura
le necessarie misure di trasparenza nella gestione del Fondo e provvede all’informazione periodica degli aderenti ai sensi
dell’art. 34 del presente Statuto;
w)
delibera
in merito alla variazione della Nota informativa.
3. Il Consiglio del Fondo può delegare
al Direttore Generale responsabile del Fondo i poteri di cui alle lettere c) ed
i) del comma precedente – per quanto
concerne la lettera i), limitatamente alla fase di redazione dei bilanci – in
relazione ai quali diviene responsabile ai sensi dell’articolo 2396 del codice
civile.
Art. 21 – Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e
responsabilità
1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente con contestuale trasmissione dell'ordine del
giorno e dell'eventuale documentazione, almeno otto giorni prima della data
della riunione con avvisi personali da spedire ai componenti del
Consiglio stesso ed ai componenti del Collegio dei Sindaci. Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente
del Consiglio di Amministrazione
sussistano ragioni di urgenza, la convocazione può essere effettuata a mezzo telegramma da inviarsi almeno tre giorni prima
della data fissata per la
riunione.
2. Il
Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno ed ogniqualvolta il Presidente
ritenga utile convocarlo ai fini del corretto funzionamento del Fondo.
E', inoltre, convocato quando ne facciano richiesta motivata almeno un terzo
dei consiglieri.
3. Le riunioni del Consiglio sono
presiedute dal Presidente o, in sua vece, dal
Vicepresidente, con l'assistenza del Segretario nominato dal
Consiglio.
4. Il
Consiglio di Amministrazione
è validamente costituito in presenza di almeno due terzi dei suoi componenti e delibera con la maggioranza
assoluta dei componenti. Non sono ammesse
deleghe di voto. Per
le delibere aventi ad oggetto le materie concernenti l'attuazione degli
articoli 6 e 7 del Decreto, è comunque
necessaria la presenza di almeno quattro degli Amministratori
in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’art. 2, comma 1, lett. da a)
a f) del D.M. 79/2007, due in
rappresentanza delle imprese associate e due in rappresentanza degli aderenti.
5.
Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è
redatto, su apposito libro, il relativo verbale.
6.
Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi
imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla
natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente
responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali
doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
7.
Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 2391, 1° comma,
2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629
bis del Codice Civile.
Art. 22 - Presidente e
Vicepresidente
1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono
eletti dal Consiglio di Amministrazione,
rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e
quelli rappresentanti i lavoratori. Il Presidente e il Vice Presidente durano
in carica sino alla conclusione del mandato del Consiglio di Amministrazione
che li ha eletti.
2.
Il Presidente ha
la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio e può delegare
avvocati o procuratori.
3.
Il
Presidente del Fondo dispone in particolare delle seguenti attribuzioni:
a)
indice
le elezioni per l'insediamento o il rinnovo dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
b)
convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione
e dell'Assemblea;
c)
tiene
i rapporti con i soggetti firmatari
della Fonte Istitutiva;
d)
tiene
i rapporti con la Commissione di
Vigilanza, segnalando, in presenza di vicende che possano incidere
sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti che si intendono adottare per la
salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
e)
sovrintende
al funzionamento del Fondo;
f)
cura
l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
g)
cura
la regolare tenuta del libro giornale, del libro dei soci e di ogni altra
scrittura contabile;
h)
cura
le comunicazioni periodiche agli iscritti sull'andamento finanziario ed amministrativo del
Fondo, in conformità alle delibere adottate dalla Commissione di Vigilanza;
i)
cura
i rapporti con l'Ente o gli Enti cui è affidata la gestione del patrimonio del
Fondo;
l)
cura
i rapporti con l'Ente o gli Enti cui è affidata la gestione dei servizi
inerenti all'attività istituzionale del Fondo;
m)
trasmette
alla Commissione di Vigilanza le
delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie per la conseguente approvazione;
n)
vigila
sull’insorgenza di situazioni di conflitto di interesse;
o)
effettua
le comunicazioni alla Commissione di
Vigilanza in materia di conflitti di interesse, specificandone la natura, come
previsto dall’articolo 29 del presente Statuto;
p)
effettua
le comunicazioni alla Commissione di
Vigilanza in materia di andamento della gestione;
q)
svolge
ogni altro compito che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione;
r)
trasmette
alla COVIP ogni variazione delle fonti istitutive unitamente ad una nota nella
quale sono illustrate le modifiche apportate.
4.
In caso di
impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal
Vicepresidente. Il Presidente può delegare determinate attribuzioni al Vice
Presidente definendo i limiti della delega.
Art. 23 –Direttore generale responsabile del Fondo
1. Il
Direttore generale responsabile del
Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il
Direttore generale responsabile del
Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e
trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti
dalla normativa vigente.
3. Il
venir meno dei requisiti di cui al precedente comma
comporta la decadenza dall’incarico.
4. Il
Consiglio di Amministrazione
deve accertare il possesso in capo al Direttore
generale responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l’assenza
di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
5. Il
Direttore generale responsabile del
Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e
riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione
sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le
disposizioni di cui all’art. 2396 del Codice Civile.
6. Spetta
in particolare al Direttore generale
responsabile del Fondo:
-
verificare che la gestione del Fondo sia
svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa
vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
-
vigilare sul rispetto dei limiti di
investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la
gestione finanziaria del Fondo;
-
inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni
dalla stessa emanate, dati e notizie sull’attività complessiva del Fondo e ogni
altra comunicazione prevista dalla normativa vigente ;
-
vigilare sulle operazioni in conflitto di
interesse e sull’adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli
aderenti;
-
svolgere altre attività previste dal
Consiglio di Amministrazione nell’ambito dell’incarico conferito.
7. Il
Direttore generale responsabile del
Fondo ha l’obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in
grado di incidere sull’equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari
per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
Art. 24 – Collegio dei
Sindaci - Criteri di costituzione
1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro
componenti effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea di cui la metà
eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei
datori di lavoro associati.
2.
L’elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti
modalità: si procede disgiuntamente mediante liste presentate da ciascuna delle
due Parti firmatarie della Fonte
Istitutiva, ovvero da componenti dell’Assemblea; ciascuna lista è composta da
un numero di candidati pari rispettivamente al numero dei Sindaci effettivi
eleggibili (due) più un supplente che deve essere specificamente indicato.
3. Tutti
i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di
onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità
e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei predetti
requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la
decadenza dall’incarico.
5. I componenti del Collegio
dei Sindaci durano in carica per
massimo tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono
essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi.
6. Il Sindaco che cessi dalla
carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente
designato nell’ambito della relativa componente.
7. La cessazione dei Sindaci
per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato
ricostituito.
8. Il Collegio nomina nel
proprio ambito il Presidente.
Art. 25 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni
1.
Il
Collegio dei Sindaci controlla l’amministrazione
del Fondo, vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione
e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul
suo concreto funzionamento.
2.
Il
Collegio ha l’obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di
incidere sull’equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari
per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
3.
Il Collegio ha altresì l’obbligo di comunicare alla COVIP eventuali
irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere
alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti
esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni
che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi
dell’art. 2404 c.c., ultimo comma,
si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.
Art. 26 – Collegio dei
Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità
1. Il Collegio si riunisce con periodicità almeno trimestrale.
2. Le convocazioni sono fatte dal suo Presidente mediante avviso personale.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione.
Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della
maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a
maggioranza dei presenti.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato
motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere
alle riunioni del Consiglio di amministrazione
e dell’Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non
assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un
esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i
loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura
dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono
conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per
ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in
solido con gli Amministratori per i
fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il
danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli
obblighi della loro carica.
8. L’azione di responsabilità
nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall’art. 2407 del Codice Civile.
Art. 26 bis -
Consulta
delle Organizzazioni Fondatrici
1.
E’ costituita la Consulta delle Organizzazioni Fondatrici, su base
paritetica, nel numero complessivo di
dodici rappresentanti designati nei rispettivi ambiti dalle Organizzazioni
datoriali e da quelle dei lavoratori che hanno dato vita
ad ALIFOND.
2.
La Consulta
adempie ai compiti consultivi previsti al fine di contribuire al migliore
andamento dell'Associazione e di mantenere il collegamento tra ALIFOND e le Organizzazioni Fondatrici.
3.
La Consulta è informata delle
riunioni del Consiglio di amministrazione
e può fornire al Consiglio il proprio parere, comunque non vincolante, in
ordine agli indirizzi generali del
Fondo così come previsti dallo Statuto e anche con riferimento alle materie di
competenza della Fonte istitutiva.
4.
Il parere deve essere fornito entro 15
giorni o entro i termini indicati dal Consiglio di Amministrazione.
B) GESTIONE PATRIMONIALE,
AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Art. 27 – Incarichi di
gestione
1.
Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad
investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con
soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
2. Le risorse del Fondo sono
gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in
particolare, di quelli posti dall’art. 6, comma
13, del Decreto.
3. I
soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure
previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la
trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali,
decisi preventivamente dagli Amministratori,
e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della
COVIP.
4. Il
Consiglio di Amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di
gestione nel rispetto dei criteri di cui all’art. 6 del Decreto, delle delibere
assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui
al presente Statuto.
5.
Il Consiglio di Amministrazione verifica i
risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e
confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.
Art. 28 - Banca depositaria
1.
Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso un’unica “banca
depositaria”, sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.
2.
Ferma restando la responsabilità del Fondo per l’operato del soggetto
delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca
depositaria.
3. Per
la scelta della banca depositaria il Consiglio di amministrazione
segue la procedura prevista dall’art. 6, comma
6, del Decreto.
4. Gli amministratori
e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle
irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.
5. Lo svolgimento delle funzioni di
gestore delle risorse finanziarie del Fondo è
incompatibile con lo svolgimento dell’incarico di banca depositaria.
Art. 29 - Conflitti di
interesse
1.
La gestione
del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di
conflitti di interesse.
Art. 30 – Gestione amministrativa
1. Al Fondo spetta curare ogni
attività inerente la gestione amministrativa;
in particolare al Fondo compete:
a) la tenuta dei rapporti con i
soggetti gestori e con la banca depositaria;
b) la tenuta della contabilità;
c) la raccolta e gestione delle
adesioni;
d) la verifica delle posizioni
contributive individuali degli aderenti;
e) la gestione delle
prestazioni;
f)
la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di
controllo;
g) la predisposizione della
modulistica e delle note informative,
della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
h) gli adempimenti fiscali e
civilistici.
2. Le attività inerenti la
gestione amministrativa possono
essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la
fornitura di servizi amministrativi,
a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri
di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Nell’ambito delle
convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a
tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa
vigente.
4. Il Gestore amministrativo
è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio
arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la
convenzione.
Art. 31
- Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del
patrimonio
1. Il Consiglio di Amministrazione
del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla
COVIP.
2.
Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto
della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente
al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il
prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del
Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.
Art. 32 –
Esercizio sociale e bilancio d’esercizio
1.
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31
dicembre di ogni anno.
2.
Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione
sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo
dell’esercizio precedente. Il Bilancio é accompagnato dalla relazione generale,
dalla relazione del Collegio dei Sindaci e da quella del revisore o della
società incaricata del controllo contabile.
3.
Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci e del revisore o della
società incaricata del controllo contabile devono restare depositati in copia
presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea,
affinché gli aderenti possano prenderne visione.
PARTE V – RAPPORTI CON GLI
ADERENTI
Art. 33 – Modalità di adesione
1.
L’associazione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito
modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L’adesione dei
lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere
preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. All’atto dell’adesione il
Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione. Il
destinatario che presenta la domanda di adesione diviene aderente a decorrere
dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della domanda
medesima in azienda.
3. L’aderente è responsabile
della completezza e veridicità delle informazioni
fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è
presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di
lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della
fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene
la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico
del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni
dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi
del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati
nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del fondo e
dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.
6. In caso di adesione mediante
conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di
lavoro, comunica all’aderente l’avvenuta adesione e le informazioni
necessarie al fine di consentire a quest’ultimo l’esercizio delle scelte di sua
competenza.
7.
I lavoratori a
tempo determinato che, con successivi rapporti di lavoro presso la stessa
azienda cumulano, nell’arco dell’anno solare (1°
gennaio – 31 dicembre), un periodo
di almeno sei mesi, possono aderire al Fondo al compimento di tale periodo. In
tale caso, al momento dell’adesione l’azienda provvede, in un’unica soluzione,
a realizzare le trattenute e ad effettuare i versamenti contributivi al Fondo,
relativi ai precedenti sei mesi. In ogni caso l’adesione del lavoratore a tempo
determinato cessa alla scadenza dell’anno solare (31
dicembre). Le modalità di adesione e contribuzione di cui al presente comma devono essere adottate in caso di futura
riassunzione del medesimo lavoratore presso la stessa azienda.
Art. 34 – Trasparenza nei confronti degli
aderenti
1.
Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo
Statuto del Fondo, la Nota informativa,
il bilancio e la eventuale relazione della società di revisione, il documento
sulle anticipazioni di cui all’art. 13,
comma 2, e tutte le altre informazioni utili all’aderente secondo quanto
previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono
disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene
inviato agli interessati.
2.
In conformità alle disposizioni della COVIP, viene
inviata annualmente all’aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui
costi sostenuti e sull’andamento della gestione.
Art. 35 – Comunicazioni e reclami
1.
Il Fondo
definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per
rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono
portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.
PARTE VI
- NORME FINALI
Art. 36 - Modifica dello
Statuto
1.
Le modifiche dello Statuto
sono deliberate dall’Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte
all’approvazione della COVIP.
2.
Il Consiglio di Amministrazione
provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a
seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte
istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3.
Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza
dell’Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.
Art. 37 - Cause di
scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio
1. Oltre
che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si
scioglie per deliberazione dell’Assemblea straordinaria in caso di
sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo
ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L’Assemblea
straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di
conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.
3. Il
Consiglio di Amministrazione
e il Collegio dei Sindaci hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente agli
altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono
lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In
caso di liquidazione del Fondo, l’Assemblea straordinaria procede agli
adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli
aderenti nonché alla nomina di uno o più
liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di
legge.
Art.
38 - Rinvio
1. Per
tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento
alla normativa vigente.