CHE COS'È ALIFOND ALIFOND è il Fondo Pensione Nazionale complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell'industria alimentare e settori affini.
Il suo scopo esclusivo è quello di erogare agli aventi diritto trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare agli stessi un più elevato livello di copertura previdenziale.
CHI PUÒ ADERIRE AD ALIFOND Ad Alifond possono aderire i seguenti lavoratori dipendenti:
- dell'industria alimentare;
- dell'industria olearia e margariniera;
- dei sottoprodotti della macellazione;
- del contoterzismo in agricoltura - settore agromeccanico;
- delle associazioni imprenditoriali di categoria aderenti a Confindustria, sottoscrittrici della Fonte Istitutiva del Fondo;
- delle organizzazioni sindacali FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, sottoscrittrici della Fonte Istitutiva del Fondo.
Che siano stati assunti ed abbiano superato il relativo periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto:
- contratto a tempo indeterminato;
- contratto part-time a tempo indeterminato;
- contratto a tempo determinato la cui durata predeterminata sia di almeno 4 mesi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre);
- contratto a tempo determinato la cui durata, con successivi rapporti di lavoro presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre), sia pari ad un periodo di almeno sei mesi;
- contratto di formazione e lavoro;
- contratto di apprendistato.
COME CI SI ISCRIVE L'adesione ad Alifond deve essere preceduta dalla consegna gratuita della Nota Informativa e dello Statuto.
Copia degli ulteriori documenti menzionati nella Nota Informativa è consegnata gratuitamente all'aderente che ne faccia richiesta.
L'adesione è volontaria e può avvenire esclusivamente a seguito della sottoscrizione del Modulo di adesione, compilato in ogni sua parte.
La raccolta delle adesioni viene svolta nelle seguenti sedi:
· nei luoghi di lavoro dei destinatari;
· nelle sedi dei soggetti sottoscrittori delle Fonti Istitutive, comprese le sedi delle organizzazioni territoriali ad essi aderenti;
· nella sede di Alifond.
La domanda di adesione è in triplice copia: una per l'azienda, una per il lavoratore e una per Alifond.
L'invio al Fondo del modulo di adesione è a carico dell'azienda.
La copia della domanda di adesione di competenza del Fondo deve essere inoltrata prima del versamento della prima contribuzione, al fine di registrare correttamente la nuova posizione dell'aderente negli archivi del Fondo.
Adesioni che conseguano al conferimento tacito del TFR
Alifond in riferimento alle adesioni che conseguono al conferimento tacito del TFR ai sensi dell'art. 8, comma t, lett. b), del decreto n. 252/2005, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e lo informa :
1. della possibilità di usufruire delle contribuzioni a carico del datore di lavoro, subordinatamente al versamento del contributo a proprio carico;
2. della linea di investimento alla quale è stato automaticamente destinato il TFR e delle altre scelte di investimento.
QUANTO SI DEVE VERSARE Adesione mediante versamento di contribuzioni e TFR (modulo di adesione A):
· contributi a carico del datore di lavoro (in misura fissa pari all'1,20% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR);
· contributi a carico del lavoratore determinati liberamente dall'aderente, ferma restando la misura minima dell'1%;
· quota a carico del TFR pari al:
o 28,94% o 100% del TFR se la data di prima occupazione del lavoratore iscritto è antecedente al 28/4/1993;
o 100% del TFR maturato nel mese di riferimento se la data di prima occupazione del lavoratore iscritto è successiva al 28/4/1993.
Adesione mediante versamento del solo TFR (modulo di adesione B):
· 28,94% o 100% del TFR se la data di prima occupazione del lavoratore iscritto è antecedente al 28/4/1993;
· 100% del TFR maturato nel mese di riferimento se la data di prima occupazione del lavoratore iscritto è successiva al 28/4/1993.
Ricordiamo che per prima occupazione si intende il primo rapporto di lavoro in senso assoluto che ha generato per l'iscritto una contribuzione previdenziale.
La condizione può essere, i molti casi, verificata sul libretto di lavoro.
MODALITA' DI VERSAMENTO Ogni mese l'azienda provvederà alla trattenuta dei contributi del lavoratore aderente effettuando il versamento al Fondo, seguendo le indicazioni contenute nell'apposita circolare operativa.
Sarà compito dell'azienda, inoltre, inviare mensilmente la distinta di contribuzione con i dati dei lavoratori aderenti al Fondo indispensabile alla riconciliazione del versamento ed alla corretta attribuzione dei contributi sulla singola posizione dell'aderente.
VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI CONTRIBUZIONE Dal 01/01/2007 la normativa prevede che il lavoratore associato al Fondo possa determinare liberamente la percentuale a proprio carico anche in misura superiore a quanto deducibile, che da gennaio diventa il limite assoluto annuo di euro 5.164,56.
La variazione dell'aliquota contributiva a carico dell'aderente, sia in aumento che in diminuzione, ricordando comunque che la percentuale minima di adesione è l'1%, è consentita una volta all'anno con decorrenza dalla primo periodo di paga utile.
Nella sezione modulistica del sito è possibile scaricare e consultare l'apposito regolamento per i versamenti aggiuntivi con i relativi moduli di riferimento.
CONTRIBUZIONE VOLONTARIA Oltre alla contribuzione mensile prelevata dalla busta paga dall'azienda di appartenenza, l'aderente può effettuare versamenti volontari "una tantum" senza il tramite dell'azienda, seguendo le indicazioni contenute nell'apposito regolamento per i versamenti aggiuntivi e compilando ed inviando al Fondo il relativo modulo.
SOSPENSIONE DELLA CONTRIBUZIONE In costanza del rapporto di lavoro, il lavoratore associato, mediante comunicazione scritta all'impresa che la trasmetterà al Fondo, può sospendere l'obbligazione contributiva, fermo restando che la liquidazione della posizione individuale avrà luogo solo al raggiungimento dei requisiti temporali e delle condizioni previste dallo Statuto, in conformità a quanto disposto dalla legge.
Il lavoratore può richiedere la sospensione dell'obbligo contributivo mantenendo la propria associazione al Fondo. Tale sospensione si applica alla quota a carico aderente ed alla quota a carico dell'azienda, ma non alla quota a carico del TFR che continuerà ad essere versata al Fondo.
Durante tale periodo il lavoratore contribuisce alle spese di cui all'art. 7 dello Statuto mediante la deduzione dalla propria Posizione Individuale di una quota stabilita dal Consiglio di Amministrazione con criteri equivalenti a quelli utilizzati per gli altri Partecipanti.
TRATTATAMENTO FISCALE DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL LAVORATORE Dall' 01.01.07 i contributi versati alle forme di previdenza complementare sono deducibili, dal reddito complessivo dell'aderente, per un importo complessivamente non superiore a 5.164,57 euro annui.
All'abbattimento fiscale dei contributi a carico azienda ed aderente provvede direttamente l'azienda, in busta paga, evidenziando tali contributi nel Cud rilasciato al lavoratore aderente.
Qualora l'azienda non provvedesse a calcolare tale abbattimento, l'aderente, sempre utilizzando il Cud rilasciato dall'azienda di appartenenza, potrà provvedere al recupero di tali contributi inserendoli nel 730.
Precisiamo, infatti, che la comunicazione periodica che il Fondo invia annualmente all'iscritto non ha valenza fiscale.
CESSIONE DEL QUINTO Un lavoratore che si vuole iscrivere ad Alifond o che risulti già aderente può accendere una cessione del quinto dello stipendio con una società finanziaria.
Ne consegue, però, l'obbligo, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di cedere alla Finanziaria erogatrice del credito il capitale maturato presso Alifond se non ha ancora estinto il debito.
Il lavoratore associato o che vuole aderire al Fondo deve informare la società Finanziaria della sua adesione.
La società Finanziaria a sua volta dovrà inviare al Fondo copia della notifica del contratto acceso con l'aderente.
Gestione finanziaria e Comparti d’Investimento
COMPARTI DI INVESTIMENTO La gestione delle risorse dal 01/07/2007 è pluricomparto, pertanto, l'aderente ha la facoltà di scegliere il comparto di investimento che risponde alle proprie esigenze.
Dal 1 agosto 2009 sono attivi tre comparti d'investimento, bilanciato, dinamico e garantito, le cui caratteristiche sono contenute nella sezione "Caratteristiche della forma pensionistica complementare" ed "Informazioni sull'andamento della gestione" della Nota Informativa scaricabile nella sezione modulistica del sito del Fondo.
I rendimenti del comparto bilanciato dalla data di avvio della gestione finanziaria sono stati:
anno 2004 4,016%
anno 2005 10,305%
anno 2006 4,369%
anno 2007 2,640%
Il rendimento del comparto garantito dal 1 luglio 2007 al 31 dicembre 2007 è pari al 2,550%.
VARIAZIONE DEL COMPARTO D'INVESTIMENTO L'aderente può variare il comparto d'investimento nel limite di permanenza di almeno un anno nello stesso comparto.
Nella sezione modulistica del sito è possibile scaricare e consultare l'apposito regolamento sul multi comparto ed i moduli di riferimento.
La variazione del comparto sarà effettuata alla prima data di valorizzazione utile successiva alla presentazione della richiesta
Riscattare o trasferire ad altra forma di previdenza complementare la posizione
L'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
a. trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b. riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c. riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 3;
d. riscattare l'intera posizione individuale maturata applicando la tassazione prevista ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto;
e. mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.
In caso di pensionamento, invece, prima del raggiungimento dei requisiti per la richiesta di prestazione pensionistica, ossia 5 anni di partecipazione al Fondo, l'aderente ha diritto a richiedere il riscatto dell'intera posizione previdenziale.
COME SI RICHIEDE IL RISCATTO L'aderente, nel momento in cui perderà i requisiti di partecipazione al Fondo, dovrà compilare con l'azienda l'apposito modulo di richiesta uscita scaricabile nella sezione modulistica.
Il modulo dovrà essere compilato in ogni sezione, in caso contrario la richiesta sarà rifiutata.
La liquidazione avverrà in un arco di tempo massimo di 6 mesi dalla data di ricevimento del modulo presso il Fondo.
Nel caso di richiesta di riscatto di un lavoratore per il quale risulti accesa una cessione del quinto, il Fondo dovrà verificare se è stato estinto il debito: in questo caso procederà alla liquidazione della posizione previdenziale, altrimenti dovrà liquidare il debito alla società finanziaria.
RISCATTO IN CASO DI DECESSO DELL'ADERENTE In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
Gli eredi dovranno compilare l'apposito modulistica del Fondo alla quale dovranno allegare il certificato di morte dell'aderente ed il certificato storico dello stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
COME SI RICHIEDE IL TRASFERIMENTO Il lavoratore può chiedere il trasferimento della sua posizione da ALIFOND al Fondo di Previdenza Complementare previsto dal nuovo CCNL di competenza senza interruzioni nella contribuzione e nell'anzianità a seguito di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo o trascorsi dopo 2 anni in costanza del rapporto di lavoro.
L'aderente dovrà compilare con l'azienda l'apposito modulo di richiesta di trasferimento scaricabile nella sezione modulistica.
Il modulo dovrà essere compilato in ogni sezione, in caso contrario la richiesta sarà rifiutata.
In caso di trasferimento non viene applicata alcuna tassazione sulla posizione maturata.
Qualora risulti attiva una cessione del quinto per l'aderente, il Fondo procederà con il trasferimento informando sia la società finanziaria che il Fondo cessionario.
Richiedere l’anticipazione sulla posizione
L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
a. in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b. decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
c. decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
Qualora risulti attiva una cessione del quinto, l'aderente potrà richiedere l'anticipazione previa verifica e liberatoria da parte della Finanziaria sull'importo richiesto, altrimenti la pratica non verrà accettata.
Nel caso in cui l'aderente che presenti la richiesta di anticipazione per spese sanitarie abbia attiva una cessione del quinto, il Fondo potrà erogare i 4/5 della posizione richiesta all'aderente, lasciando vincolato 1/5 a favore della società finanziaria.
Prestazione Previdenziale
Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
Trattamento fiscale delle prestazioni
TRATTAMENTO FISCALE DELLE ANTICIPAZIONI Al capitale maturato dall'1/01/2007 viene applicata una tassazione differente in base alla motivazione della richiesta:
La parte di capitale costituita dai rendimenti non rientra nell'imponibile, poiché viene tassata a parte in capo al Fondo con un'aliquota pari all'11%.
Sulla parte di capitale accumulata prima dell'1/01/2007 viene applicata la normativa precedente, che prevedeva una tassazione separata ( lo stesso calcolo applicato sul Tfr lasciato in azienda):
TRATTAMENTO FISCALE DEL RISCATTO La posizione previdenziale deve essere suddivisa in tre periodi ai quali viene applicata l'imposta prevista dalla legge in vigore nel periodo di riferimento:
· posizione maturata dall'1/01/2007 in poi;
· posizione maturata tra l'1/01/2001 e il 31/12/2006;
· posizione maturata fino al 31/12/2000.
POSIZIONE MATURATA DALL'1/01/2007 IN POI
La tassazione varia in base alla tipologia di riscatto richiesta:
La tassazione applicata dal Fondo è definitiva. L'importo non viene riliquidato da parte degli uffici finanziari né va riportato a fine anno nella dichiarazione dei redditi.
POSIZIONE MATURATA DALL'1/01/2001 al 31/12/2006
La tassazione varia in base alla tipologia di riscatto richiesta:
La "tassazione marginale" è quella applicata in busta paga. Alifond, non conoscendo il reddito effettivo della persona, applica una tassazione provvisoria. In questo caso, quindi, l'importo andrà riportato nella dichiarazione dei redditi al fine di operare un conguaglio in base al reddito effettivo. Il Cud, inviato da Alifond a seguito del riscatto, indicherà quale parte debba essere riportata in dichiarazione.
POSIZIONE MATURATA FINO AL 31/12/2000
La tassazione applicata per tale periodo è quella separata.
La tassazione separata è definitiva. Il capitale erogato non viene riliquidato da parte degli uffici finanziari e non va riportato nella dichiarazione dei redditi.
TRATTAMENTO FISCALE DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA IN CAPITALE La posizione maturata entro il 31/12/2000 e quella maturata tra il 01/01/01 e il 31/12/2006 è soggetta a tassazione separata.
Dall'1/1/2007, la posizione è soggetta all'aliquota del 15%.
Dopo 15 anni di partecipazione al fondo, questa aliquota sarà ridotta di una quota dello 0,30% per ogni anno di partecipazione in più, con un limite massimo di riduzione di 6 punti. Dunque, tale aliquota potrà scendere fino al 9% nel caso in cui l'aderente abbia partecipato per almeno 36 anni (senza riscatti totali).
TRATTAMENTO FISCALE DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA IN RENDITA Per ciò che deriva dai contributi versati entro il 31/12/2000 la rendita vitalizia (pensione complementare) costituisce reddito ai fini fiscali nella misura dell'87,5% del suo ammontare e viene tassata con i criteri applicati al reddito del lavoratore dipendente.
Per i contributi versati dal 01/01/2001 la rendita è assoggettata ad imposta progressiva solo per la parte corrispondente ai contributi dedotti ed alle quote TFR, con esclusione dei rendimenti.
Dall'1/1/2007, quanto versato è tassato con un aliquota che va dal 15% al 9%.
Dopo 15 anni di partecipazione al fondo, questa aliquota sarà ridotta di una quota dello 0,30% per ogni anno di partecipazione in più, con un limite massimo di riduzione di 6 punti. Dunque, tale aliquota potrà scendere fino al 9% nel caso in cui l'aderente abbia partecipato per almeno 36 anni (senza riscatti totali).